mercoledì 2 gennaio 2019

Revoca per «giusta causa» per l’amministratore senza formazione

L'art. 71 bis disp. att. c.c.,volta a tutelare l'interesse generale della collettività ed in particolare del condominio consumatore, ad essere gestito da soggetto con requisiti morali e professionali.Su questa base, i commentatori hanno osservato che la delibera di nomina di un amministratore di condominio, che non ha frequentato il corso annuale di aggiornamento professionale, è colpita da nullità con conseguente caducazione del rapporto di amministrazione. Da qui si ha come conseguenza l'inesigibilità del compenso pattuito nonchè l'inefficacia di tutti gli atti compiuti dallo stesso amministratore: questi assurge a falsus procurator per tutto il periodo tra la nomina e la declaratoria di nullità.
Se questa mancanza dovesse ricorrere nel corso del rapporto di mandato condominiale, l'amministratore sarebbe revocabile in qualunque momento da parte sia dell'assemblea sia dall'autorità giudiziaria su ricorso anche di un solo condomino, configurandosi come una «grave irregolarità». Per bloccare la declaratoria di nullità della deliberazione di nomina, l'amministratore deve dimostrare di aver ottemperato a quanto previsto dalla norma e, in mancanza dell'attestato, deve fornire quanto meno la documentazione attestante l'iscrizione al corso obbligatorio o una autocertificazione.
La mancata frequentazione del corso di formazione periodica rende illegittima la nomina dell'amministratore di condominio, nel senso che l'amministratore non può assumere incarichi per l'anno successivo e che la sua nomina è nulla.

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