venerdì 28 settembre 2018

Il pianerottolo non è una discarica


Spesso ci si interroga su cosa possa essere lasciato sul pianerottolo. Non soltanto i classici zerbini, ma anche i portaombrelli, scarpe, perfino pattume possono essere oggetto di deposito in questo luogo.
Ma «ciascun partecipante al condominio può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso» (art. 1102 c.c.).
La Cass. 21256/2009 ha osservato che la nozione di pari uso della cosa comune cui fa riferimento l'art. 1102 c.c. non deve essere intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo considerare che ciascun partecipante ha il potere di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, semprechè sia compatibile con il diritto d'uso degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi del singolo e quelle di tutti i partecipanti al condominio.
Si deve tenere a mente la destinazione d'uso della parte in questione.
La tutela della destinazione d'uso di una parte comune può essere effettuata ex art. 1117 quater c.c., mentre, ove si voglia modificare la destinazione d'uso si dovrà applicare l'art. 1117 ter c.c.
Il pianerottolo è parte comune ex art. 1117 n. 1 c.c., essendo la sua destinazione d'uso quella di permettere il transito delle persone e l'accesso alle abitazioni. E' quindi corretto credere che porta ombrelli e zerbini siano funzionali alla concreta realizzazione della destinazione, quali il transito e l'accesso. Ciò è lecito se non si comprime l'uso proprio degli spazi comuni; di contro. E' di conseguenza non lecito trasformare parte del pianerottolo in spazio di deposito temporaneo di rifiuti, scarpe e suppellettili personali estranei al fine istituzionale.
La Cass. 15308/2011 ha osservato che <<nell'identificazione del limite all'immutazione della cosa comune, disciplinato dall'art. 1120 c.c., comma 2, il concetto di inservibilità della stessa non può consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione – coessenziale al concetto di innovazione – ma è costituito dalla concreta inutilizzabilità della res communis secondo la sua naturale fruibilità; si può tener conto di specificità – che possono costituire ulteriore limite alla tollerabilità della compressione del diritto del singolo condomino – solo se queste costituiscano una inevitabile e costante caratteristica di utilizzo>>
Nel caso di specie, occorre valutare l'entità e la ripetizione delle condotte segnalate (deposito scarpe e rifiuti) potendosi ritenere plausibile la condotta occasionale e non corretta quella abituale.
La Suprema Corte, con la decisione 5474/2011, ha accolto il ricorso di un condomino che si era visto negare i danni richiesti a una condomina che aveva la consuetudine di ammassare sul pianerottolo oggetti vari, tra cui l'immondizia.
Il corretto utilizzo del pianerottolo, senza il preventivo consenso dell'assemblea di condominio, dovrebbe limitarsi al posizionamento di uno zerbino, in quanto spesso ogni altro utilizzo sia vietato dal singolo regolamento di condominio.
Ferma restando la valutazione specifica del singolo caso, dev'essere considerato lecito il deposito momentaneo della spazzatura sul pianerottolo se limitato ad intervalli di tempo così ristretti da non creare disturbo (es. al decoro o alla vivibilità degli ambienti a causa dei cattivi odori).
E' possibile l'azione di risarcimento del danno nei confronti di chi lascia la spazzatura sul pianerottolo di casa in quanto questi comportamenti violano il codice civile e la destinazione d'uso dello spazio comune (Cass. 5474/2011 dell'8 marzo 2011)

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